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Bosch VLH 4345 LA Originalbetriebsanleitung Seite 79

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4.
Obbligo dell'imprenditore
4.1
Impiego di ponti sollevatori
Nell'ambito dell'impiego dei ponti sollevatori, in
Germania sono vincolanti le "Regole dell'associazione
di categoria per la sicurezza e la tutela della salute
sul lavoro secondo BGR 500 capitolo 2.10". In tutti gli
altri Paesi si devono osservare le disposizioni o leggi e
ordinamenti nazionali corrispondenti.
4.2
Controllo di ponti sollevatori
I controlli sono disciplinati dalle seguenti direttive e
disposizioni:
R
Principi per il controllo di ponti sollevatori (BGG 945)
R
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute della Direttiva 2006/42/CE
R
Norme europee armonizzate
R
Regole generalmente riconosciute della tecnica
R
Direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori
R
Norme antinfortunistiche di riferimento
È obbligo dell'esercente del ponte sollevatore
provvedere all'esecuzione dei controlli. Rientra nella
sua responsabilità la scelta del perito o esperto da
incaricare dell'esecuzione del controllo. Nell'ambito
di questo compito egli deve assicurare che la persona
scelta disponga dei requisiti definiti da BGG 945
secondo il comma 3.
!
Una responsabilità particolare ricade sull'esercente
qualora designi dipendenti operanti nella propria
impresa in qualità di periti o esperti.
4.2.1
Entità dei controlli
Il controllo ordinario comprende essenzialmente un
controllo visivo e funzionale. Nell'ambito del controllo
vengono verificati lo stato dei componenti e dispositivi,
l'integrità e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e la
completezza del registro dei controlli.
L 'entità del controllo straordinario dipende dal genere e
dall'entità della modifica costruttiva o della riparazione.
4.2.2
Controllo ordinario
I ponti sollevatori dopo la messa in funzione iniziale
vanno controllati da parte di un esperto ad intervalli di
al massimo un anno.
Esperto è da considerarsi chi, in base alla propria
formazione tecnica e alle esperienze acquisite,
disponga di nozioni sufficienti nel settore dei ponti
sollevatori e abbia una conoscenza delle prescrizioni
nazionali pertinenti, delle norme antinfortunistiche e
delle regole generalmente riconosciute della tecnica
(ad es. regole delle associazioni di categoria, norme
Robert Bosch GmbH
Obbligo dell'imprenditore | VLH 4x45 LA | 79
DIN, disposizioni VDE, regole tecniche di altri Stati
membri dell'Unione Europea o di altri Stati firmatari
dell'accordo sullo Spazio economico europeo) tale da
disporre della necessaria competenza per valutare lo
stato di esercizio sicuro di ponti sollevatori.
4.2.3
Controllo straordinario
I ponti sollevatori con un'altezza di sollevamento
superiore a 2 metri nonché i ponti sollevatori che sono
destinati ad un uso che prevede la presenza di persone
sotto il mezzo di presa del carico o sotto il carico,
dopo l'esecuzione di misure di modifica costruttiva
e interventi di riparazione fondamentali su elementi
portanti, devono essere controllati da parte di un perito
prima della nuova messa in funzione.
Perito è da considerarsi chi, in base alla propria
formazione tecnica e alle esperienze acquisite,
disponga di nozioni approfondite nel settore dei
ponti sollevatori e abbia una conoscenza delle norme
per la sicurezza sul lavoro nazionali, delle norme
antinfortunistiche e delle regole generalmente
riconosciute della tecnica (ad es. regole delle
associazioni di categoria, norme DIN, disposizioni
VDE, regole tecniche di altri Stati membri dell'Unione
Europea o di altri Stati firmatari dell'accordo sullo
Spazio economico europeo) tale da disporre della
necessaria competenza per eseguire il controllo di ponti
sollevatori e formulare un giudizio peritale.
4.3
Registro dei controlli
L 'esecuzione dei controlli di ponti sollevatori va
documentata in un apposito registro dei controlli.
Il registro dei controlli deve contenere i risultati del
collaudo precedente alla messa in funzione iniziale
nonché i controlli ordinari e straordinari, eventualmente
anche i certificati relativi all'esame (CE) del tipo e la
dichiarazione di conformità CE.
La perizia deve contenere:
R
data ed entità dei controlli con indicazione di
eventuali controlli parziali ancora mancanti
R
risultato del controllo con indicazione delle
irregolarità/carenze riscontrate
R
valutazione se sussistono condizioni tali da non
consentire la messa in funzione o la prosecuzione
dell'esercizio
R
indicazioni in merito ad eventuali controlli successivi
necessari
R
nome, indirizzo e firma dell'esaminatore
i
L 'imprenditore deve confermare nella perizia
l'avvenuta presa di conoscenza e l'eliminazione delle
irregolarità/carenze riscontrate.
it
|
1 689 989 097
2017-07-19

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